(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 
                      n. 35 del 5 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato. 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
    1. La Regione, al fine di  assicurare  la  piena  attuazione  nel
territorio regionale dei diritti e degli  interessi  sia  individuali
che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze  degli  Enti
locali, istituisce il Garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di
seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione
di tutti i diritti  riconosciuti  ai  bambini  ed  alle  bambine,  ai
ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale. 
    2. Il Garante opera in piena autonomia  e  indipendenza,  non  e'
sottoposto a forme di controllo gerarchico  o  funzionale,  collabora
con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli  atti,
informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale. 
    3. Al Garante e' affidata la promozione, la difesa e la  verifica
dell'attuazione dei diritti dei  minori  attraverso  azioni  positive
mirate  alla  promozione  del  diritto  alla  vita,  alla   famiglia,
all'istruzione, all'assistenza socio sanitaria, alla sopravvivenza  e
alla partecipazione alle decisioni che li riguardano,  tenendo  conto
del loro superiore interesse. 
    4. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi
della normativa nazionale  in  materia,  nonche'  dei  seguenti  atti
internazionali: 
      a) Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata
a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi  della  legge  27
maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed  esecuzione  della  convenzione  sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989); 
      b)  Convenzione  Europea   sull'esercizio   dei   diritti   dei
fanciulli, firmata a Strasburgo il 25  gennaio  1996,  ratificata  ai
sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione  della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996); 
      c) Risoluzione 48/134 del  20  dicembre  1993  del  l'Assemblea
generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali  per
la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.